domenica 3 novembre 2013

La «Trise» ovvero il gioco delle tre carte



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La Tares diventa Tasi, l'Imu e la tassa sui servizi indivisibili diventano Tari. Tasi e Tari insieme formano la Trise (Tassa rifiuti e servizi), nota come «service tax», approvata dal Governo Letta nelle scorse settimane e attiva dal 2014.

Sembrerebbe un gioco di ruolo, in realtà è un meccanismo cervellotico (per non dire schizzofrenico) per far pagare sempre più tasse a chi già le pagava (proprietari di seconda casa) e ad indurre chi non le pagava a doverle ora pagare (chi acquisterebbe oggi la prima casa). Un sistema apparentemente premiante sull'acquisto, ma che poi diventerebbe oltremodo fiscalmente gravoso sul possesso.

Spetta ai Comuni la disciplina tariffaria della Tari e le aliquote della Tasi. L'aliquota di base della Tasi (cioè della tassa sui servizi indivisibili della casa) dovrebbe essere fissata all'1 per mille. Vi lascio immaginare quale effetto possa ciò comportare nelle tashe dei cittadini italiani.

Qualcuno al riguardo arriverebbe a stimare che la riforma della fiscalità immobiliare, attraverso l'introduzione del Trise, comporterà un rilevante aumento della tassazione sia con riferimento all'abitazione principale sia sulle seconde case sfitte, quantificabili rispettivamente al 72% e al 19%.


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venerdì 1 novembre 2013

Corte di Cassazione n. 350 del 2013 - Anatocismo e usura bancaria: recupero integrale degli interessi bancari




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Corte di Cassazione n. 350 del 2013 - Anatocismo e usura bancaria: recupero integrale degli interessi bancari

Anatocismo bancario: il termine di prescrizione dalla chiusura del conto corrente. I clienti delle banche che hanno subito un danno dalle banche per l'addebito di interessi non dovuti. Incostituzionale l'articolo 2, comma 61 del Dl Milleproroghe 225 del 2010

La rivoluzionaria sentenza della Corte di Cassazione n. 350/2013 permette il recupero integrale degli interessi pagati su mutui, leasing e finanziamenti, quando i tassi o le penali superano la soglia di usura.

Con la sentenza n. 350/2013 del 9 gennaio 2013, la Corte di Cassazione ha stabilito che per verificare se il tasso praticato dalla banca sul mutuo ipotecario è usurario, si devono conteggiare anche gli interessi di mora.
Il confronto del tasso praticato dalla banca con il tasso soglia per mutuo ipotecario, deve avvenire, dunque, tenendo conto anche degli interessi moratori contrattualmente previsti in caso di ritardato pagamento delle rate.  In pratica, il tasso del mutuo è comunque da considerare usurario se la somma tra gli interessi convenzionali (richiesti dalla banca come corrispettivo per il prestito) e quelli moratori fissati nel contratto di mutuo (dovuti dal mutuatario in caso di ritardato pagamento) supera il tasso soglia di usura. Un contratto di mutuo o di finanziamento che applica interessi di usura può essere annullato dal giudice su ricorso del mutuatario usufruendo di tutte le possibilità previste dalla Legge 108/96, tra cui la restituzione di tutti gli interessi versati.

La Corte costituzionale il 02 Aprile 2012 ha bocciato la norma del passato decreto ” mille proroghe ” che aveva tagliato drasticamente i tempi per presentare ricorso. Per effetto della sentenza (Corte cosituzionale, sentenza 78-2012 .pdf), adesso, i clienti delle banche che negli anni ‘90 ritengono di avere subìto un danno per l’addebito di interessi non dovuti potranno fare valere le proprie ragioni.

La Corte Costituzionale boccia la norma salva banche che aveva tagliato i termini per il ricorso. I clienti delle banche che si ritengono danneggiati anche negli anni ‘90, per interessi non dovuti causati da illecita capitalizzazione degli interessi ( interessi su interessi ), potranno far valere i propri diritti.?Secondo la Corte viola l’art.3 della Costituzione l’articolo 2, comma 61, del Dl Milleproroghe 225 del 2010 che così recitava: “ in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l’articolo 2935 del Codice Civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa. In ogni caso
non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.

Le motivazioni così recitano “l’efficacia retroattiva della deroga rende asimmetrico il rapporto contrattuale di conto corrente perché, retrodatando il decorso del termine di prescrizione, finisce per ridurre irragionevolmente l’arco temporale disponibile per l’esercizio dei diritti nascenti dal rapporto stesso, in particolare pregiudicando la posizione giuridica dei correntisti che, nel contesto giuridico anteriore all’entrata in vigore della norma denunziata, abbiano avviato azioni dirette a ripetere somme ai medesimi illegittimamente addebitate». Si viola così «l’art. 3 Cost., perché la norma censurata, facendo retroagire la disciplina in esso prevista, non rispetta i principi generali di eguaglianza e ragionevolezza (sentenza n. 209 del 2010)?Inoltre, la norma contrasta anche con l’articolo 117 «nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali». La Convenzione europea e le indicazioni della Corte europea dei diritti dell’uomo, spiega la Corte costituzionale, lasciano uno spazio «sia pur delimitato, per un intervento del legislatore con efficacia retroattiva (fermi i limiti di cui all’art. 25 Cost.)», purché sia giustificato da «motivi imperativi d’interesse generale». Ma nel caso in esame «non è dato ravvisare quali sarebbero i motivi imperativi d’interesse generale, idonei a giustificare l’effetto retroattivo. Violato anche il parametro costituito dall’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 della Convenzione europea, come interpretato dalla Corte di Strasburgo».

Imposte indirette nelle cessione di immobili: novità dal 1° gennaio 2014




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Imposte indirette nelle cessione di immobili
novità dal 1° gennaio 2014

Novità sul fronte delle imposte per l'acquisto degli immobili sono state introdotte, con decorrenza dal 1/1/2014, dall'art. 26 del D.L. 12/9/2013, n. 104, il quale, intervenendo sull’art. 10 del d.lgs. n. 23 del 14/3/2011, ed aumentando da 168 a 200 euro la misura dell’imposta fissa, concorre a ridisegnare la tassazione indiretta di registro, ipotecaria e catastale.

Su un immobile ad esempio del valore catastale di € 100.000:

1. Prima casa venduta tra privati: 1.236 euro di risparmio per ogni 100.000 euro di valore imponibile (che viene calcolato sul valore rivalutato pari alla Rendita moltiplicato 115,5%). Infatti l'imposta di registro passa dal 3 al 2%, l'ipotecaria da 168 a 50 euro e la catastale da 168 a 50 euro.

2. Prima casa venduta da impresa. In questo caso abbiamo un aumento di 96 euro ogni 100.00 euro di valore imponibile, in quanto l'iva resta al 4%, l'imposta di registro, l'ipotecaria e la catastale salgono da 168 a 200 euro con un aumento totale di € 3x € 32 = 96.

3. Seconda casa venduta tra privati: 900 euro di risparmio ogni 100.000 euro di valore catastale rivalutato (nel caso di seconda casa si calcola infatti la Rendita catastale x coeff. 126). Infatti l'imposta di registro passa dal 7 al 9%, ma l'ipotecaria scende da 2.000 (2% di 100.000) a 50 euro e la catastale da € 1.000 a 50 euro Abbiamo perciò in quel caso da pagare € 9.000 + 100 (2x50) invece di € 7.000 + 2.000 + 1.000 = € 10.000 (il cd 10%) € 900 in meno su 10.000.

4. Seconda casa venduta da impresa: aumento di 96 euro ogni 100.000 euro di valore imponibile).
Infatti l'iva resta al 10%, mentre l'imposta di registro, l'ipotecaria e la catastale passano da € 168 a 200 euro, con un aumento totale di € 32 x 3 = 96.

5. Ufficio/negozio/capannone/fabbricato strumentale venduti da privato: le variazioni sono le medesime della seconda casa, con la differenza che l'imposta di registro si continua a calcolare sul mprezzo e non sul valore catastale poiché non si applica la regola del "prezzo valore"

6. Ufficio/negozio/capannone/fabbricato strumentale, venduti da impresa: risparmio di € 3.56 euro ogni 100.000 euro di valore imponibile (anche in questo caso valutato sul prezzo e non sul valore catastale) Infatti, sempre nel caso dell'esempio di € 100.000, rispetto all'attuale 26% sul prezzo, cioè il 22% di Iva + il 3% di Ipotecaria e lo 1% di catastale, l'Iva resta al 22%, l'imposta di registro passa da 168 a 200 euro, mentre l' ipotecaria passa da € 3.000 (3% di 100.000) ad € 200 e la catastale da € 1.000 ad € 200. Per un prezzo di € 100.000 avremo € 22.000 Iva + 200+ 200+ 200 = Tot € 22.600 pari al 22,6 % invece del 26% e con un risparmio importante per chi, pur pagandola, poi recupera l'Iva, ad esempio per chi compra con leasing, in quanto si passa da un 4% non recuperabile ad una fissa di € 600 per qualsiasi importo dell'immobile.

7. Terreno edificale venduto da privato: risparmio di 1.900 euro ogni 100.000 euro di valor imponibile, in quanto l'imposta di registro passa dall'8 al 9% mentre l'ipotecaria diminuisce dal 2% ( nel caso in esempio 2.000) a 50 euro e la catastale da 1.000 a 50 euro.

8. Terreno agricolo venduto da privato: risparmio di 8.900 euro ogni 100.000 euro di valore imponibile poichè l'imposta di registro scende dal 15 al 9%, l'ipotecaria diminuisce dal 2% (nel caso in esempio 2.000) a 50 euro e la catastale da 1.000 a 50 euro

9. Tuttavia, con l'abolizione delle agevolazioni citate dal comma 4 dell'art.10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ogni ufficio o immobile strumentale venduto da un privato ad una Onlus, subirà un aumento di ben € 8.596 euro ogni 100.000 euro di valore imponibile, in quanto l'imposta di registro passa da 168 euro fisse al 9% (9.000 euro), mentre l'ipotecaria e la catastale passano (già il 14 marzo 2011 aumentate da 168 fisse rispettivamente al 2 ed al 1%) passano a 50 euro.

10. Così anche nel caso di edificio storico artistico venduto da privato non prima casa si avrà l'aumento di 3.100 euro ogni 100.000 euro di valore imponibile in quanto l'imposta di registro passa dal 3 al 9% mentre diminuiscono l'ipotecaria e la catastale rispettivamente da 2.000 e 1.000 a 50 euro ciascuna.
            
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