La garanzia decennale per gravi vizi di costruzione degli immobili
* * * * *
La legge prevede una particolare
ed articolata tutela a favore dell’acquirente di immobili direttamente dal costruttore
o società costruttrice. Questi però deve provvedere a determinati adempimenti
operando una netta distinzione tra “difformità e vizi” da una parte e “gravi
difetti” dall’altra.
In ogni caso, tuttavia, la
responsabilità e risarcibilità del danno cagionato dal costruttore non è
automatica ma impone quale condicio sine
qua non un determinato comportamento del proprietario dell’immobile
danneggiato il quale entro precisi termini ha l’onere di denunciare il vizio o
difetto di costruzione al costruttore, scaduti i quali le probabilità di
ottenere in giudizio la condanna del costruttore/venditore sono
irrimediabilmente basse.
La denuncia è infatti un atto
recettizio che ha lo scopo di porre l’appaltatore in grado di compiere gli
accertamenti necessari a provare che il vizio/difetto lamentato non è
riconducibile alla sua responsabilità. Incombe sul denunciante l’onere di
provare nell’eventuale giudizio di aver provveduto alla denuncia entro la
scadenza del termine.
Inoltrata la denuncia senza avere
avuto positivo riscontro da parte dell’appaltatore, al denunciante non resta
che agire in giudizio.
Per i gravi difetti l’azione si prescrive entro un anno dalla denuncia e
comunque entro i 10 anni dalla consegna
dell’opera, salvo il caso in cui
vi sia stato riconoscimento del vizio/difetto da parte dell’appaltatore/costruttore.
A dettare tale obbligo è l'art. 1669 c.c. il
quale, in materia i appalto, stabilisce che "quando si tratta di edifici o
di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel
corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto
della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente
pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti
del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro
un anno dalla scoperta".
Secondo l’orientamento prevalente
in dottrina e giurisprudenza sono ascrivibili a “gravi difetti” quei vizi
costruttivi tali da compromettere la funzionalità dell'immobile o, comunque, da
provocare un ridotto godimento dello stesso.
Si ha invece scoperta del
vizio/difetto quando il denunciante abbia acquisito un apprezzabile grado di
conoscenza, seria ed obiettiva dei vizi/difetti e del nesso causale tra questi
e l’esecuzione dell’opera. Per alcune pronunce della Cassazione l’effettiva
consapevolezza della gravità del vizio e della sua causa può essere raggiunta
anche con accertamenti tecnici.
Peraltro, la garanzia decennale del costruttore
non grava "solo" sui gravi difetti di costruzione, ma anche sui vizi
"parziali" dell'opera stessa. In
altri termini, il vizio che assume rilevanza ai sensi dell'art. 1669 c.c. deve
essere in grado di pregiudicare in modo grave la funzione alla quale l'immobile
è destinato, limitandone in modo notevole la possibilità di godimento. Tale
pregiudizio, quindi, non deve incidere indispensabilmente sulla stabilità
dell'opera, nè comportare pericolo di rovina in senso stretto, potendosi
annoverare tra i gravi difetti di costruzione, valutabili ai fini
dell'applicabilità dell'art. 1669 c.c., anche quelli che, ad esempio, si
risolvono nella realizzazione dell'opera con materiale assolutamente inidoneo
(si pensi, ad esempio, al materiale utilizzato per i rivestimenti o la
pavimentazione).
E' bene evidenziare che, secondo un orientamento
della Suprema Corte, la garanzia decennale per gravi difetti si applica
soltanto nell'ipotesi di nuova costruzione e non anche nei casi di modifica o
ristrutturazione di un bene immobile esistente.
Vi è infine sottolineare che per i nuovi “immobili da costruire”, l’art. 4 del
D.Lgs 122/2005 prevede che ”Il costruttore é obbligato a contrarre ed a
consegnare all’acquirente all’atto del trasferimento della proprietà una
polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente e con
effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e
diretti all’immobile, compresi i danni
ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell’articolo 1669 del codice civile,
derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle
opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque
manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di
compravendita o di assegnazione”.
Alla tutela civilistica di cui abbiamo parlato
fino ad ora si affianca pertanto – per gli immobili il cui permesso a costruire sia stato richiesto dopo l’entrata in vigore del
D.Lgs 122/2005 (6 luglio 2005) – una
nuova ed ancora più incisiva tutela dei diritti dell’acquirente.“ introdotto
l'obbligo incombente sul costruttore di contrarre e consegnare all’acquirente,
all’atto del trasferimento della proprietà, una polizza assicurativa
indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente e con effetto dalla data di
ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile,
compresi i danni a terzi, cui sia tenuto ai sensi dell’art. 1669 c.c.,
derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle
opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione e comunque
manifestatasi successivamente alla stipula del contratto definitivo di
compravendita o di assegnazione (art. 4 del D. Lgs. 122/05).
Prima di
acquistare casa da un costruttore sarebbe buona norma verificare alcune
cose:
1.
Informatevi sull’affidabilità dell’impresa o della cooperativa;
2. Visitate
altre case costruite dall’impresa costruttrice;
3. Verificate
che il costruttore sia coperto da una fideiussione bancaria e
dall’assicurazione decennale;
4. Verificate
i requisiti professionali di progettisti e impiantisti;
5.
Controllate che il terreno sia di proprietà del costruttore e che sia
edificabile;
6. Richiedete
documenti e titoli abilitativi (permesso di costruire, DIA, Certificato di
destinazione urbanistica);
7. Leggete
il capitolato: devono essere indicati tipo e qualità dei materiali e l’elenco
delle ditte installatrici;
8. Considerate
con attenzione le misure reali dell’immobile, facendo attenzione all’incidenza
dei muri perimetrali, dei balconi, delle verande, ecc.