lunedì 10 marzo 2014

Assenza del certificato di abitabilità – Facoltà di recesso dal preliminare



Cassazione civile , sez. II, sentenza 14.01.2014 n° 629

Assenza del certificato di abitabilità – Facoltà di recesso dal preliminare

* * *
Nella vendita di immobile destinato ad abitazione, il certificato di abitabilità costituisce requisito giuridico essenziale del bene compravenduto poichè vale a incidere sull'attitudine del bene stesso ad assolvere la sua funzione economico - sociale, assicurandone il legittimo godimento e la commerciabilità. Pertanto, il mancato rilascio della licenza di abitabilità integra inadempimento del venditore per consegna di aliud pro alio, adducibile da parte del compratore in via di eccezione, ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., o come fonte di pretesa risarcito ria per la ridotta commerciabilità del bene, a meno che egli non abbia espressamente rinunciato al requisito dell'abitabilità o esonerato comunque il venditore dall'obbligo di ottenere la relativa licenza.
Questo principio di diritto, già formulato in precedenza, viene confermato dalla seconda sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza 14 gennaio 2014, n. 629 e vale a testimoniare la costanza dell’orientamento giurisprudenziale in materia di compravendita qualora vi sia carenza del certificato di abitabilità. Nel caso di specie, due venditori ricorrono in cassazione per contestare la sentenza adottata dai giudici di merito che li vedono gravemente inadempienti nei confronti dell’acquirente di un immobile non avendogli rilasciato il certificato di abitabilità dello stesso.
Quest’ultimo si configura come requisito essenziale del bene oggetto di compravendita in quanto idoneo ad incidere sull’attitudine del bene stesso ad assolvere la sua funzione economico-sociale. La mancata consegna dello stesso costituisce inadempimento da parte dei promittenti alienanti, giustificando il recesso dal contratto. Da chiarire che, al contrario, il giudice di prime cure aveva dichiarato legittimo il recesso degli attori dal contratto preliminare per il grave inadempimento del convenuto, con diritto a trattenere a titolo di risarcimento danni la somma ricevuta a titolo di caparra confirmatoria.
Infatti, il Tribunale territoriale riteneva che dalla documentazione allegata, emergeva con tutta evidenza l’adempimento da parte dei promittenti venditori alle obbligazioni assunte con il contratto preliminare. Come si è visto, in sede di Cassazione, gli Ermellini ritengono essenziale il certificato di abitabilità precisando che la mancata consegna non può essere superata neppure dalla circostanza – pur opposta dai ricorrenti – che oggetto della compravendita fossero un complesso di beni, posto che l’assenza del certificato riguardava la parte del complesso di beni più significativa sul piano economico e sul piano funzionale rispetto al contratto.
Secondo il Palazzaccio a nulla rileva la circostanza di una precedente vendita e dell’affermata commerciabilità del bene, anche con riguardo alla Convenzione urbanistica stipulata dal Comune con il costruttore dell'immobile. Ciò in quanto – come si legge nella sentenza - la precedente vendita non impedisce di valutare la situazione esistente al momento della stipula del secondo atto, sia in quanto la convenzione col Comune non poteva derogare alla normativa generale, anche tenuto conto del notevole lasso di tempo intercorso durante il quale non risulta comunque intervenuta tale certificazione.
Da qui il rigetto del ricorso con la condanna alle spese di giudizio.