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PLUSVALENZE
IMMOBILIARI
Evoluzione della disciplina tributaria in tema di rilevanza delle
plusvalenze immobiliari
Con il termine “plusvalenza” si intende la differenza tra
il valore attuale di un bene ed il suo costo d'acquisizione. Per “bene” si intende qualunque cosa
commerciabile, purché diversa dal
denaro/moneta per le seguenti ragioni: la svalutazione monetaria (in tal caso
ciò che muta non è il valore del bene ma la sua espressione monetaria), le
favorevoli condizioni di mercato e la diversa destinazione del bene (in tali
casi aumenta il valore del bene e solo come conseguenza aumenta anche la
quantità di moneta che lo rappresenta).
Mentre in passato il legislatore aveva elaborato la
nozione di intento speculativo quale criterio residuale di identificazione di
ulteriori categorie di redditi altrimenti soggetti ad imposta, la disciplina
contenuta negli artt. 81 e ss. (ora 67 e ss.) del nuovo T.U.I.R., contempla
invece una casistica tassativa di singole fattispecie da assoggettare ad
imposta, quali redditi diversi, al di fuori delle quali non è configurabile
alcuna ulteriore ipotesi di plusvalenza tassabile.
Le plusvalenze assoggettabili ad imposta sostitutiva. Profili soggettivi
Per ciò che attiene al profilo soggettivo, in primo luogo
occorre osservare che, essendo le ipotesi evocate dal comma 467 quelle di cui
all'art. 67, comma 1, lett. b) del T.U.I.R., e cioè - come si è detto
-quelle classificate come redditi diversi, la disciplina recata dal comma 467
si rende applicabile alle sole cessioni che non producano redditi viceversa da
assoggettare ad imposta quali redditi di capitale, ovvero conseguiti
nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in
nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di
lavoratore dipendente: così dispone lo stesso art. 67.
Conseguentemente, restano esclusi dalla disciplina:
1. gli imprenditori individuali relativamente alle
cessioni di beni immobili che costituiscano beni relativi all'impresa, ai sensi
dell'art. 65 T.U.I.R., e, perciò, i beni merce, i beni strumentali per natura o
per destinazione ed altri beni (patrimoniali), ove - questi ultimi - siano
indicati nell'inventario redatto ai sensi dell'art. 2217 c.c., ovvero, per le
imprese minori, nel registro dei beni ammortizzabili o secondo le modalità
previste dall'art. 66, coma 2, del T.U.I.R.;
2. le società e gli enti commerciali di cui all'art. 73,
comma 1, lett. a) e b) T.U.I.R., in quanto i redditi derivanti
dalla cessione a titolo oneroso, da parte di costoro, di beni immobili
producono il realizzo di ricavi (cfr. art. 85 T.U.I.R.) o di plusvalenze (cfr.
art. 86 T.U.I.R.);
3. gli enti non commerciali per ciò che attiene alla
cessione di immobili relativi all'impresa eventualmente da essi esercitata.
Le plusvalenze assoggettabili ad imposta sostitutiva. Profili oggettivi
Il legislatore ha inteso individuare analiticamente le
fattispecie in ordine alle quali trova applicazione la possibilità di opzione
per la nuova imposta sostitutiva.
Presupposto dell'imposizione ex art. 67 T.U.I.R. è
l'onerosità della cessione.
Circa tale requisito (l'onerosità della cessione), si
rileva che esso ricorre in ogni ipotesi in cui la cessione non avvenga mortis
causa o a titolo di donazione, e, quindi, oltre che nei tradizionali negozi
di vendita, permuta, conferimento in società, datio in solutum,
transazione, ecc., anche nel caso di cessione gratuita ma non donativa
dell'immobile plusvalente.
Ai sensi, poi, dell'art. 9, comma 5, T.U.I.R., deve
osservarsi che, ai fini delle imposte sui redditi, e quindi - conseguentemente
- anche agli effetti delle imposte sostitutive di queste ultime, le
disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti
titolo oneroso che importino costituzione o trasferimento di diritti reali.
Per questa ragione, la cessione onerosa della nuda
proprietà e quella dell'usufrutto sono da considerarsi comprese nella
previsione dell'art. 67, comma 1, lett. b) del T.U.I.R., mentre, per
espressa disposizione, la cessione dell'usufrutto (evidentemente da parte
dell'usufruttuario) costituito dal nudo proprietario realizza la diversa
ipotesi impositiva di cui alla successiva lett. h) dello stesso
articolo.
Sempre con riferimento ai profili oggettivi, viene poi ad
evidenza l'ipotesi, contemplata dall'art. 67 del T.U.I.R., di assoggettamento
ad imposta della plusvalenza realizzata mediante la cessione di beni
(fabbricati) costruiti nel quinquennio, e, più precisamente, l'ipotesi di
ricostruzione di fabbricato andato distrutto (fattispecie non considerata dalla
norma).
A profili di più incerta interpretazione dà poi luogo il
caso in cui il bene la cui cessione sia, in ipotesi plusvalente, pervenga a
titolo originario, e cioè per usucapione.
E’ preferibile l’opinione che enfatizza la locuzione «in ogni caso» che
introduce la seconda parte della cennata lett. b), e la cessione sarebbe
per l'appunto comunque da assoggettare a tassazione, e, per determinare il
prezzo di acquisto, dovrebbe farsi riferimento al valore dichiarato o liquidato
del bene usucapito quale risultante dalla registrazione della sentenza
dichiarativa di usucapione (C.M. 31 marzo 2003 n. 78).
L'imposta sostitutiva. Gli effetti dell'opzione in relazione all'attività
di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria
Per effetto dell'opzione:
a. il cedente resta escluso dai controlli nell'ambito
delle vendite immobiliari in base alle norme contenute nel titolo IV del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e cioè dalle verifiche tese a contrastare
fenomeni di evasione cui, per effetto del già citato comma 495, l'Agenzia delle Entrate
e la Guardia di Finanza sono chiamati a destinare quote significative delle
loro risorse;
b. il cedente non è soggetto all'applicazione del
disposto del citato art. 38, comma 3, del D.P.R. 600/1973, secondo cui
«l'incompletezza, la falsità e l'inesattezza dei dati indicati nella
dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'art. 39, possono essere desunte
dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni
precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo precedente anche
sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e
concordanti».
Le esclusioni si riferiscono, naturalmente, solo
all'operazione di cessione per la quale sia stata esercitata l'opzione, dovendosi
ragionevolmente ritenere che l'Amministrazione finanziaria conservi, nella sua
interezza, ogni più ampio potere di verifica e di accertamento con riferimento
ad eventuali ulteriori operazioni e, più generalmente, con riguardo all'intera
"posizione fiscale" del contribuente.
Ulteriore indubbio vantaggio per il contribuente, poi, è
la misura dell'imposta.
Infatti, ancorché non precisato nel comma 496, che nulla
dispone in ordine alla determinazione della base imponibile sulla quale
applicare l'imposta sostitutiva del 12,50%, deve pacificamente ritenersi
che quest'ultima non vada applicata sul corrispettivo dichiarato in atto ma
sulla base imponibile determinata secondo le modalità indicate nell'art. 68 del
T.U.I.R..
A fronte del regime ordinario relativo a tale categoria
di reddito, che, come è noto, concorre alla formazione del reddito complessivo
del contribuente che realizza la plusvalenza, nonché in relazione alle aliquote
attualmente vigenti per le imposte sui redditi (la più bassa delle quali, allo
stato, è del 23% per le persone fisiche, le società semplici e per i soggetti
non imprenditori in genere), l'aliquota del 12,50% rappresenta un rilevante
vantaggio per il contribuente: salvo casi marginali, infatti, quali, a titolo
esemplificativo, l'eventuale credito o l'eventuale diritto a deduzioni e/o
detrazioni, la misura dell'imposta sostitutiva risulta inferiore, nella
generalità delle ipotesi, all'aliquota media dell'imposta sui redditi.
La determinazione della base imponibile secondo le regole dell'art. 68 del
T.U.I.R.
Come già osservato, le regole per la determinazione della
base imponibile dell'imposta sostitutiva sono quelle ordinariamente disposte
dal T.U.I.R., art. 68, per l'assoggettamento ad imposta delle plusvalenze
indicate nel precedente art. 67.
Salvo quanto si dirà, in appresso, relativamente alle
modificazioni recate alla normativa dalla legge n. 248 del 2006 in relazione alla
provenienza per donazione del bene plusvalente, si può, pertanto, offrire il
seguente schematico quadro.
Immobili diversi dai terreni edificabili:
plusvalenza = corrispettivo percepito - (costo di
acquisto o di costruzione + altri costi inerenti).
Terreni edificabili acquistati a titolo
oneroso:
plusvalenza = corrispettivo percepito - (prezzo di
acquisto + altri costi inerenti, entrambi rivalutati per indice Istat).
Terreni edificabili acquistati per donazione
o mortis causa:
plusvalenza = corrispettivo percepito - (valore
dichiarato o accertato in atto o in dichiarazione + costi inerenti, entrambi
rivalutati per indice Istat in forza della nota sentenza della Corte
Costituzionale 9 luglio 2002, n. 328).
Cessione di
contratto preliminare : trattamento fiscale delle plusvalenze
Con la Risoluzione 6/E del 19 gennaio 2015 l’Agenzia
delle entrate ha chiarito che nel caso in cui il promissario acquirente ceda a
terzi il contratto preliminare di acquisto di un immobile, il corrispettivo
percepito, ai fini della tassazione dell’eventuale plusvalenza (ovvero della
differenza esistente tra il corrispettivo percepito per la cessione del
contratto e l’ammontare dell’anticipo/anticipi versato/versati al promittente
venditore), rientra tra i redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1,
lettera l) T.U.I.R. (corrispettivo percepito per obbligo di non fare).
La giurisprudenza
tributaria in materia di plusvalenze immobiliari
Con la sentenza n. 17653/2014 la Corte di
Cassazione chiarisce che per quanto concerne l’imposizione da
applicare nella cessione di immobile sulla plusvalenza
realizzata rileva il valore finale del bene. Questo significa che la plusvalenza, ovvero
la differenza tra quanto calcolato per l’imposta di registro e il corrispettivo
dichiarato nell’atto, costituisce una maggiore componente positiva di reddito
realizzata dai venditori. Prendendo in considerazione per la plusvalenza ai
fini IRPEF il valore finale dell’immobile, spiegano i giudici
supremi, fa sì che non venga leso il diritto del contribuente, al quale viene
lasciata libertà di contestare la somma rilevata.
Con la sentenza n. 245/2014 la Corte di Cassazione
in tema di
accertamento delle imposte sui redditi, stabilisce che ove sia contestata una plusvalenza
patrimoniale realizzata a seguito di cessione a titolo oneroso di un’unita’ immobiliare,
l’onere di fornire la prova che l’operazione e’ parzialmente (quanto al prezzo
di vendita) simulata incombe all’Amministrazione finanziaria, la quale adduca
l’esistenza di un maggiori ricavi.