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VOLUNTARY DISCLOSURE
(rientro spontaneo di capitali detenuti all'estero)
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La Legge 186/2014 recante “Disposizioni in materia di emersione e
rientro di capitali detenuti all’estero nonché del potenziamento della lotta
all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio”, ha
introdotto una disciplina per facilitare il rientro dei capitali dall’estero.
Detta legge, sebbene sia già è in vigore
a partire dal 1° gennaio scorso, tuttavia per essere operativa necessitava di
un provvedimento ad hoc del direttore dell’Agenzia delle Entrate per la regolamentazione
delle modalità di presentazione dell’istanza di collaborazione
volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonché ogni
altra modalità applicativa della relativa procedura.
Ebbene, con la circolare n. 10/E del 13 marzo 2015,
l’agenzia delle Entrate ha finalmente fornito tali istruzioni al riguardo.
SOGGETTI INTERESSATI
Innanzitutto, la presente
procedura è destinata solo alle persone fisiche, agli enti non commerciali,
alle società semplici ed associazioni equiparate, che in passato abbiano
localizzato fittiziamente all’estero la propria residenza fiscale, violando gli
obblighi in materia di monitoraggio fiscale.
Può avvalersi della presente
procedura altresì il contribuente che
detiene attività all’estero senza esserne formalmente intestatario avendo fatto
ricorso ad un soggetto interposto o a intestazioni fiduciarie estere.
Nel novero dei soggetti che si
possono avvalere della procedura vi sono anche gli eredi di investimenti e
attività di natura finanziaria detenute all’estero dal de cuius in violazione
degli obblighi di monitoraggio fiscale.
REQUISITO DELLA RESIDENZA
E’ sufficiente che il soggetto
che intenda aderire alla voluntary disclosure sia stato fiscalmente residente
in Italia in almeno uno dei periodi d’imposta per i quali è attivabile la
procedura.
È il caso, ad esempio, delle persone fisiche che nel 2012-2013 si sono
trasferite dall’Italia verso un Paese black list e poi nel 2014 sono ritornati
in Italia (o hanno spostato la residenza in altro stato white list) e che
potrebbero trovare conveniente regolarizzare solo i periodi d’imposta in cui
hanno fissato la residenza in uno Stato black list.
Si considerano residenti “le
persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle
anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il
domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”. L’accesso alla procedura,
pertanto, può essere validamente richiesto anche da coloro che, pur non essendo
stati iscritti all’anagrafe della popolazione
residente, abbiano comunque, di fatto, fissato il proprio domicilio o la
residenza ai sensi del codice civile nel territori o dello Stato per la maggior
parte del periodo d’imposta.
Tale caso ricorre, ad esempio,
quando un artista o uno sportivo straniero, pur non avendo provveduto nei
termini di legge alla propria iscrizione nei registri dell’anagrafe della
popolazione residente, abbia comunque trasferito nel territorio italiano la
propria dimora abituale o vi abbia stabilito il proprio domicilio, per la maggior
parte di uno qualsiasi dei periodi d’imposta interessati dalla procedura. Allo
stesso modo, possono usufruire della procedura i cittadini italiani che, pur
essendosi iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), abbiano
comunque mantenuto nel territorio dello Stato il proprio domicilio o abbiano,
di fatto, continuato a dimorare abitualmente in Italia (cosiddetti estero residenti
fittizi).
Nell’ambito delle valutazioni di
convenienza relative all’adesione alla procedura di voluntary disclosure, un
soggetto che abbia fissato in passato la propria residenza in un Paese white
list deve comunque considerare sia le disposizioni contenute nella Convenzione
contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e tale Paese, sia
l’evoluzione della prassi e della giurisprudenza sul tema della residenza
fiscale. A titolo di esempio, bisogna tenere sempre presente che l’iscrizione
all’Aire per la maggior parte del periodo d’imposta è condizione necessaria, ma
non sufficiente, ai fini dell’esclusione della sussistenza della residenza
fiscale in Italia (risoluzione 351/E del 2008).
La maggior parte delle Convenzioni contro le
doppie imposizioni stipulate dall’Italia prevede che la residenza di una
persona fisica, nel corso di un periodo d’imposta, sussista in uno solo degli
Stati contraenti. Esistono però delle eccezioni, come nel caso della
Convenzione stipulata tra l’Italia e la Germania, nell’ambito della quale è
prevista la possibilità che il periodo d’imposta possa essere “frazionato”. Infatti,
le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale dall’Italia
verso la Germania e viceversa sono considerate residenti fiscali nello Stato di
provenienza fino alla fine del giorno in cui è stato effettuato il cambio di
domicilio e residenti nell’altro Stato a partire dal giorno successivo.
BENEFICI:
Quali sono i benefici in caso di collaborazione
volontaria ?
• Riduzione delle sanzioni amministrative relative all’omessa
compilazione del quadro RW (art. 5- quinquies, comma 2 del
D.L. n. 167/90 – aggiunto dall’art. 1 del D.L. n. 4/2014);
• Benefici penali in caso di commissione di reati tributari (art.
5-quinquies, comma 1):
a) non punibilità per i reati di dichiarazione infedele e
omessa dichiarazione (artt. 4 e 5 del
D.Lgs. 74/00);
b) pena ridotta per i reati di dichiarazione fraudolenta
(artt. 2 e 3 del D.Lgs. 74/00).
Quali sono le sanzioni per omessa compilazione quadro RW?
·
Sanzione dal 3% al 15% dell’ammontare non dichiarato
degli importi di investimenti esteri o attività estere;
·
Se collocati in Paesi Black listla sanzione
aumenta da un minimo del 6% ad un massimo del 30%;
·
In caso di dichiarazione presentata entro 90
giorni dal termine di scadenza: sanzione fissa di euro 258.
Quali sono i benefici penali?
·
Nei confronti di colui che presta la
collaborazione volontaria è esclusa la punibilità
per i delitti di cui agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 74/00;
·
Nei confronti di colui che presta la
collaborazione volontaria le pene previste
per i delitti di cui agli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 74/00 sono diminuite
fino alla metà.