domenica 22 marzo 2015

PATTO PARASOCIALE NELLA SRL



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PATTI PARASOCIALI NELLE S.R.L.
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I patti parasociali sono accordi cd. extra-sociali poiché adottati fuori dall’atto costitutivo attraverso i quali si intende regolare il futuro comportamento degli aderenti al patto, soci e non soci (inclusa anche la stessa costituenda società), all’atto della formale costituzione del vincolo associativo o anche nel corso della vita della società.  Tali accordi in particolare vengono formulati per regolare, tra gli aderenti (o tra alcuni di loro), uno o più profili concernenti gli aspetti salienti dei propri diritti e doveri all’interno della società, oppure per un generale adattamento a sopravvenute esigenze societarie.
Attraverso il patto parasociale, gli aderenti si propongono dunque di dare un indirizzo all’organizzazione e alla gestione delle società, per assicurare la stabilità degli assetti proprietari e regolare il controllo societario, in modo più agile e flessibile rispetto al modello legale.
La validità ed efficacia di tali accordi, prima contestata, è stata ormai riconosciuta sia dalla giurisprudenza e sia dal legislatore, ma per lungo tempo il fenomeno è stato assai diffuso nella prassi.
Il codice civile disciplina i patti parasociali espressamente per le S.p.A., con gli artt. 2341 bis 2341 ter, in quanto, a seguito della riforma del diritto societario, era più sentita in questa tipologia societaria, rispetto alle altre, l’esigenza di garantire regole certe e definite in considerazione della maggiore rilevanza per il pubblico e per il mercato finanziario. Tuttavia è la stessa relazione governativa al D.Lgs. n.6/2003 a puntualizzare che analoghi patti possano riguardare altre forme societarie, per le quali si renderà applicabile la disciplina generale dei contratti e dell’autonomia privata.
La forma del patto parasociale è assolutamente libera, per cui la forma scritta, la scrittura privata autenticata o l’atto pubblico, sono richiesti solo se l’accordo si sostanzia in un negozio che la richieda ad substantiam, o per adempiere agli obblighi di comunicazione e pubblicità previsti dalla legge.
Qual è la differenza tra patti parasociali e atto costitutivo? L’atto costitutivo ha una validità erga omnes mentre i patti parasociali hanno efficacia reale solo tra le parti. In questo modo l’eventuale inadempimento avrà una mera conseguenza risarcitoria tra le parti, non essendo il patto opponibile alla società e, quindi, ai terzi. I patti parasociali, infatti, producono i loro effetti di natura obbligatoria soltanto fra i soci che li hanno sottoscritti e la loro violazione produce effetti, di tipo risarcitorio, solo a favore degli aderenti, essendo prevalente l’elemento dell’intuitu personae.
Contrariamente dunque a quanto avviene per lo statuto sociale, che ha come noto efficacia reale, e come tale vincolante tutti i soci, attuali e futuri, i patti parasociali hanno un’efficacia meramente obbligatoria, per cui vincolano solo i soci contraenti e non sono opponibili agli eventuali altri soci non aderenti, alla società ed ai terzi in genere (principio c.d. di relatività ex art.1372 cc).
Ne discende che la violazione dei patti parasociali non può viziare la deliberazione assembleare assunta anche in conseguenza. La cessione ad esempio di azioni o quote societarie in violazione di un sindacato di blocco, è perfettamente valida ed efficace nei confronti del terzo acquirente e della società stessa.  Allo stesso modo, nel caso del mancato rispetto del patto parasociale non si avrà alcun effetto sulla legittimità della deliberazione assembleare, essendo esperibile la sola azione di risarcimento nei confronti del socio inadempiente.
Nella prassi spesso si ricorrere ad un patto parasociale al fine di prevedere l’inalienabilità della partecipazione o la restrizione della sua circolazione senza consentire al socio il diritto di recesso. Oppure prevedere degli accordi in base ai quali i soci decidono criteri di ripartizione degli utili o delle perdite diversi da quelli stabiliti dallo statuto o dall’atto costitutivo.
I soci di una s.r.l. ad esempio potrebbero essere interessati alla stesura di patti parasociali per coinvolgere soltanto alcuni soci oppure soggetti terzi estranei alla compagine sociale, fattispecie non regolamentabile in sede statutaria.

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