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PATTI PARASOCIALI NELLE S.R.L.
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I patti parasociali
sono accordi cd. extra-sociali poiché adottati fuori dall’atto costitutivo attraverso i quali si intende regolare il futuro
comportamento degli aderenti al patto, soci e non soci (inclusa anche la stessa costituenda società), all’atto
della formale costituzione del vincolo associativo o anche nel corso della vita
della società. Tali accordi in particolare vengono formulati per regolare, tra gli aderenti (o
tra alcuni di loro), uno o più profili concernenti gli aspetti salienti dei
propri diritti e doveri all’interno della società, oppure per un generale
adattamento a sopravvenute esigenze societarie.
Attraverso il patto parasociale,
gli aderenti si propongono dunque di dare un indirizzo all’organizzazione e
alla gestione delle società, per assicurare la stabilità degli assetti
proprietari e regolare il controllo societario, in modo più agile e flessibile
rispetto al modello legale.
La validità ed efficacia di tali
accordi, prima contestata, è stata ormai riconosciuta sia dalla giurisprudenza
e sia dal legislatore, ma per lungo tempo il fenomeno è stato assai diffuso
nella prassi.
Il codice civile disciplina i
patti parasociali espressamente per le S.p.A., con gli artt. 2341 bis
2341 ter, in quanto, a seguito della riforma del diritto societario,
era più sentita in questa tipologia societaria, rispetto alle altre, l’esigenza
di garantire regole certe e definite in considerazione della maggiore rilevanza
per il pubblico e per il mercato finanziario. Tuttavia è la stessa relazione
governativa al D.Lgs. n.6/2003 a puntualizzare che analoghi patti possano
riguardare altre forme societarie, per le quali si renderà
applicabile la disciplina generale dei contratti e dell’autonomia privata.
La forma del patto parasociale è
assolutamente libera, per cui la forma scritta, la scrittura privata
autenticata o l’atto pubblico, sono richiesti solo se l’accordo si sostanzia in
un negozio che la richieda ad substantiam, o per adempiere agli obblighi di
comunicazione e pubblicità previsti dalla legge.
Qual è la differenza tra patti
parasociali e atto costitutivo? L’atto costitutivo ha una validità erga omnes mentre i patti
parasociali hanno efficacia reale solo tra le parti.
In questo modo l’eventuale inadempimento avrà una mera conseguenza risarcitoria
tra le parti, non essendo il patto opponibile alla società e, quindi, ai terzi.
I patti parasociali, infatti, producono i loro effetti di natura obbligatoria soltanto fra i
soci che li hanno sottoscritti e la loro violazione produce
effetti, di tipo risarcitorio, solo a favore degli aderenti, essendo
prevalente l’elemento dell’intuitu
personae.
Contrariamente dunque a quanto
avviene per lo statuto sociale, che ha come noto efficacia reale, e come tale
vincolante tutti i soci, attuali e futuri, i patti parasociali hanno
un’efficacia meramente obbligatoria, per cui vincolano solo i soci contraenti e
non sono opponibili agli eventuali altri soci non aderenti, alla società ed ai
terzi in genere (principio c.d. di relatività ex art.1372 cc).
Ne discende che la violazione
dei patti parasociali non può viziare la deliberazione assembleare assunta
anche in conseguenza. La cessione ad esempio di azioni o quote societarie in
violazione di un sindacato di blocco, è perfettamente valida ed efficace nei
confronti del terzo acquirente e della società stessa. Allo stesso modo, nel caso del mancato rispetto del patto
parasociale non si avrà alcun effetto sulla legittimità della
deliberazione assembleare, essendo esperibile la sola azione di
risarcimento nei confronti del socio inadempiente.
Nella prassi spesso si ricorrere
ad un patto parasociale al fine di prevedere l’inalienabilità della
partecipazione o la restrizione della sua circolazione senza consentire al socio
il diritto di recesso. Oppure prevedere degli accordi in base
ai quali i soci decidono criteri di ripartizione degli utili o delle perdite diversi da quelli stabiliti
dallo statuto o dall’atto costitutivo.
I soci di una s.r.l. ad esempio
potrebbero essere interessati alla stesura di patti parasociali per coinvolgere
soltanto
alcuni soci oppure soggetti terzi estranei alla compagine sociale,
fattispecie non regolamentabile in sede statutaria.
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