mercoledì 29 aprile 2015

Estratto di ruolo: è possibile impugnare gli estratti ruolo in assenza della cartella di pagamento




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Estratto di ruolo:  E’ possibile impugnarlo autonomamente ?


Non sembrerebbero sussistere dubbi circa l'impugnabilità del ruolo (oltre alle relative cartelle di pagamento), atteso che lo stesso è annoverato fra gli atti impugnabili innanzi alla giurisdizione delle Commissioni tributarie di cui all'art. 19 - D.Lgs. n. 546/92.

Invero, l'art. 19, sopra citato, rubricato “Atti impugnabili e oggetto del ricorso”, al comma 1 così recita: «Il ricorso può essere proposto avverso: a) …; d) il ruolo e la cartella di pagamento; …..».

Sul punto inoltre è intervenuta la Suprema Corte con le sentenze n. 724 del 19/01/2010, n. 15946/2010 e n. 27385 del 18/11/2008 dove in modo ineccepibile ha precisato che «… In tema di contenzioso tributario, va riconosciuta la possibilità di ricorrere alla tutela del giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall’ente impositore che, con esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, atteso l’indubbio sorgere in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l’interesse, “ex” art. 100 cod. proc. civ., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale (ormai allo stato esclusiva del giudice tributario), comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall’ente pubblico (Cass. 27385/2008, cfr. in ordine alla sussistenza dell’interesse ad impugnare anche S.U. 11087/2010); considerato che assai recentemente è stato statuito che anche l’estratto di ruolo può essere oggetto di ricorso alla commissione tributaria, costituendo esso una parziale riproduzione del ruolo, cioè di uno degli atti considerati impugnabili dall’art. 19 del d. lgs. 31 dicembre 1992 n. 546». (Cass. del 19/01/2010 n. 724).

Allo stesso modo nella recente sentenza 3 febbraio 2014, n. 2248 la diretta impugnazione dell’estratto di ruolo, secondo tale orientamento, troverebbe legittimazione proprio nella formazione del ruolo, ovvero “l’atto con cui l’Amministrazione concretizza nei confronti del contribuente una pretesa tributaria definita, compiuta e non condizionata”.

Né è sostenibile che il ricorso avverso al ruolo sia una mera azione preventiva di accertamento negativo del tributo, poiché ciascun estratto di ruolo porta l’indicazione della notifica delle relative cartelle di pagamento e, qualora tali dati non corrispondano alla realtà in quanto le cartelle non sono state effettivamente notificate ovvero il procedimento notificatorio è stato irrituale, sussiste l’interesse processuale del contribuente, ex art. 100 c.p.c., il quale deve potersi opporre e impugnare gli estratti di ruolo e gli atti che lo stesso presuppone al fine di poterne chiedere l’annullamento. 

E’, inoltre, diritto positivo (argomenta ex art. 19, comma 1, lett.) d - D. Lgs. n. 546/1992) che il ruolo e la cartella di pagamento, siano atti impugnabili, per come evincibile anche dall’art. 39, co. 1 - Dpr. n. 602/1973 (Riscossione Imposte) rubricato “Sospensione amministrativa della riscossione”, secondo il quale “IL RICORSO CONTRO IL RUOLO DI CUI ALL’ART. 19 DEL D. LGS. 31 DICEMBRE 1992, N. 546, non sospende la riscossione, tuttavia, l’ufficio ».

Si aggiunga inoltre che la non impugnabilità degli estratti di ruolo porterebbe alla paradossale conseguenza per cui il contribuente che viene a conoscenza di una notifica errata e/o inesistente effettuata nei suoi confronti, rimarrebbe esposto agli effetti della presupposta notificazione (azioni esecutive, interessi di mora che continuano a prodursi, ecc..), senza tutela giudiziaria, trovandosi costretto ad attendere la notifica dell’atto successivo sicuramente più invasivo (non di rado accade che il concessionario, che dà per scontata la notifica della cartella, procede, ex art. 72 bis del d.p.r. n. 602/73, alla notifica di un atto di pignoramento nei confronti del contribuente).

Non solo; a seguito dell’impugnazione dell’atto successivo (atto di pignoramento presso terzi, avviso di intimazione, ecc…) il contribuente rischierebbe l’inammissibilità del ricorso con il quale contesti l’omessa notifica della cartella, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 546/92, ove il Concessionario riesca a dimostrare che il ricorrente era venuto a conoscenza della notifica della cartella a seguito della richiesta dell’estratto di ruolo.

Pur tuttavia in giurisprudenza esiste un orientamento di segno contrario (sentenze nn. 6395/2014, 6610/2013, 6906/2013 e 139/2004), che considera l’estratto di ruolo non autonomamente impugnabile sulla base della natura di “atto interno” del ruolo, con la conseguenza che lo stesso può essere ex sé impugnabile solo in via eccezionale, e precisamente (i) quando i vizi del ruolo, per effetto di specifiche norme di legge - quale l’art. 17 del D.P.R. n. 602/1973 con cui si fissano i termini per la iscrizione - si riflettono sul rapporto tributario; (ii) quando il ruolo sia stato notificato autonomamente rispetto alla cartella, assurgendo così alla funzione di atto impositivo.

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