martedì 23 gennaio 2018

TRUST PER DISABILI

TRUST PER DISABILI

Fino a metà giugno 2016 il trust in Italia ha sempre fatto riferimento al diritto internazionale: ma con l’approvazione della legge sul “dopo di noi”, per la prima volta una legge italiana sul trust ha una normativa interna.

La legge n.112/2016  c.d. "Dopo di noi", entrata in vigore il 25 giugno 2016 è stata emanata per favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità grave, per il raggiungimento dei quali il legislatore ha previsto significativi sgravi fiscali alla costituzione del trust in favore dei disabili.

Con l’espressione “dopo di noi” ci si riferisce al periodo di vita delle persone disabili successivo alla scomparsa dei genitori/familiari. La disabilità dei figli, infatti, da un lato impedisce loro la gestione diretta del patrimonio dopo la scomparsa dei genitori, e dall’altra rende necessarie nei loro confronti forme di assistenza articolate, continuative e spesso specialistiche.

In questo contesto il trust per disabile ha proprio nella duttilità una delle sue caratteristiche principali, che lo rende perfetto per rispondere in maniera dinamica ed efficace a qualsiasi problematica legata alla esigenze materiali, economiche e patrimoniali del disabile.

Nel trust, semplificando, i genitori possono designare come amministratore del patrimonio (o parte di esso) una associazione specializzata nella cura e tutela di persone che soffrono la patologia del figlio: in questo caso, assicurerebbero le proprie risorse a un soggetto competente e consapevole del loro utilizzo orientato esplicitamente al benessere della persona.

Oppure ancora (e forse questo potrebbe essere il modello più corretto e funzionale), possono nominare amministratore una persona di loro fiducia.  Rispetto alle altre forme di tutela, nel trust per disabile cè una gestione patrimoniale a favore del disabile più snella ed efficace, essendo residuale l'interferenza dell'autorità giudiziaria.

Come dicevamo, questo è solo il punto di partenza: lo strumento del trust permetterà poi, in corsa, di modulare la gestione del patrimonio a seconda delle esigenze che sopraggiungeranno e che potrebbero mutare anche sensibilmente, soprattutto nel caso in cui le aspettative di vita dei figli dopo la scomparsa dei genitori sono molto lunghe.

Dal punto di vista dei costi, il trust non è uno strumento economico attesa la sua flessibilità e attitudine ad essere costituito su misura secondo le esigenze specifiche del disabile.

Di contro il trust per disabile gode di numerosi benifici fiscali. In sintesi:
- la cancellazione dell’imposta di successione e donazione per i genitori, ad esempio per la casa di proprietà;
- la riduzione di aliquote e franchigie e le esenzioni per l’imposta municipale sugli immobili;
- l’innalzamento dei parametri sulla deducibilità per le erogazioni liberali e le donazioni;
- la detraibilità delle spese per le polizze assicurative, con l’incremento da 530 a 750 euro della detraibilità dei premi per le assicurazioni sul rischio morte;
- agevolazioni tributarie per trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito nel caso di istituzione di trust in favore di persone con disabilità grave.

Passiamo nello specifico ad esaminare la fiscalità di questo nuovo e particolare istituto giuridico.

IMPOSTE INDIRETTE
Atto istitutivo di Trust: è soggetto all’imposta fissa di registro, ovvero ad € 200,00
Atto dispositivo: è soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni. Ai fini della determinazione delle aliquote e delle franchigie è necessario analizzare il rapporto intercorrente tra Disponente e Beneficiario . Il trasferimento che ha per oggetto aziende , azioni , quote sociali , e che sia rivolto a favore di discendenti, non è mai soggetto ad imposte indirette, qualunque sia il valore. Se Beneficiario è persona disabile, riconosciuta grave ai sensi della Legge 104/1992, la franchigia è elevata ad  €  1.500.000,00  indipendentemente dal grado di parentela .
Se il trasferimento ha come oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari , sono dovute le imposte catastali(1%) ed ipotecarie (2%). Se si tratta di “prima casa” , tali imposte sono pari ad  € 50,00 ciascuna.

Trasferimento dal Trustee ai Beneficiari:
Non si realizza presupposto impositivo. Difatti l’imposta è stata assolta al momento della costituzione del vincolo e la circolare in esame applicando il divieto di doppia imposizione garantisce l'impiego effettivo dell’istituto.
Facciamo un esempio:
Istituzione di un Trust  a favore di un discendente disabile per un valore di € 1.300.000,00: non vi sono imposte indirette da pagare poiché la franchigia è di € 1.500.000,00 per ogni Beneficiario che sia diversamente abile ai sensi di legge, indipendentemente dal grado di parentela fra Disponente e Beneficiari. Se il  valore  dovesse essere pari ad  € 2.000.000,00, si  dovrebbe pagare l’imposta del 4% ( operante in caso di discendenti in linea retta) solo sull’eccedenza rispetto alla franchigia ovvero il 4 % su  € 500.000,00.

IMPOSTE DIRETTE:
Il Trust è soggetto passivo IRES. A tal riguardo si deve distinguere fra:
a) Trust opachi, nei quali le imposte gravano sul Trust stesso e sono assolte dal Trustee. La successiva assegnazione ai Beneficiari non determinerà presupposto imponibile , in ossequio al principio che vieta le doppie imposizioni
b) Trust trasparenti, nei quali i redditi sono imputati direttamente ai Beneficiari (e non al Trust) e tassato secondo le aliquote personali del Beneficiario. Il reddito così imputato ha natura di reddito di capitale.
c) Trust misti, nei quali parte del reddito è imputato al trust e parte ai Beneficiari

L’atto istitutivo del trust dunque è assai flessibile e si presta a tutelare gli interessi più disparati del disabile in regime di agevolazione fiscale.