L’anatocismo
bancario è una pratica illegittima per il Tribunale di Milano (ord. 25.03.2015
e 3.04.2015)
Il Tribunale di Milano ha vietato agli istituti di credito
coinvolti di dare corso a qualsiasi ulteriore forma di anatocismo degli
interessi passivi, già in essere o da stipulare, con decorrenza dal primo
gennaio 2014.
Infatti nell’attuale versione del testo unico bancario, come
modificato dalla legge di stabilità approvata a fine 2013, vieta l’anatocismo bancario.
Si legge, infatti, nella norma che “gli
interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi
ulteriori”. Tale disposizione è già in vigore dal primo gennaio
2014.
Ne consegue dunque che a partire da tale data gli interessi
anatocistici percepiti dalle banche sono illegittimi e, su richiesta del
cliente, devono essere interamente restituiti.