mercoledì 28 maggio 2014

Cassazione civile , SS.UU., sentenza 14.10.2013 n° 23218

Assemblea Srl valida se l'avviso di convocazione viene spedito almeno 8 giorni prima dell'assemblea

Con riferimento alle disposizioni che regolano il funzionamento della s.r.l., si deve presumere che l'assemblea dei soci sia validamente costituita tutte le volte che l'avviso di convocazione è stato spedito agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell'adunanza, fatto salvo il caso in cui l'atto costitutivo della società non contenga una disciplina differente od un diverso termine.
Detta presunzione può tuttavia essere vinta quando il destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, non ha ricevuto l'avviso di convocazione dell'assemblea o lo ha ricevuto in ritardo tanto da non consentirgli di poter partecipare all'adunanza.
Sono questi i principi sanciti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza 14 ottobre 2013, n. 23218.
Il caso ha visto il socio di una s.r.l. in liquidazione impugnare la delibera con cui l'assemblea aveva approvato, in sua assenza, il bilancio della società ed aveva assunto altre delibere connesse. Il socio aveva contestato le deliberazioni sotto differenti profili, lamentando in particolare la violazione dei termini di convocazione dell'assemblea così come stabiliti nello statuto sociale. La società convenuta si costituiva in giudizio, eccependo che l'avviso di convocazione dell'assemblea era stato spedito nel rispetto del termine di quindici giorni così come previsto dallo statuto sociale.
Il giudice di prime cure respinse l'impugnazione proposta dal socio e dichiarò la validità del procedimento e delle deliberazioni adottate dall'assemblea.
La Corte di Appello ribaltò però la sentenza del giudice di primo grado, accogliendo i motivi di gravame formulati dal socio, in quanto ritenne che l'assemblea fosse stata irregolarmente costituita. La Corte di Appello osservò infatti che la raccomandata contenente l'avviso di convocazione, sebbene fosse stata spedita tempestivamente, risultava però essere stata ricevuta dal destinatario in ritardo, cioè il giorno stesso della riunione.
Non era inoltre stata fornita la prova del fatto che la tardiva ricezione fosse dipesa da irreperibilità del destinatario o dall'assenza da casa di persona di famiglia autorizzata a ricevere la posta o comunque da cause imputabili al ricevente. La Corte di Appello reputò poi irrilevante la notifica di un secondo avviso di convocazione dell'assemblea in quanto detta comunicazione era stata spedita e ricevuta dal socio in un termine inferiore a quello previsto dallo statuto sociale.
Contro la sentenza della Corte di Appello, la società ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione e la falsa applicazione dei principi di diritto in materia di spedizione dell'avviso di convocazione dell'assemblea.
La prima sezione della Corte di Cassazione investita della trattazione del ricorso ha tuttavia ritenuto necessario sollecitare la rimessione dello stato alle sezioni unite in quanto ha ravvisato la sussistenza di questioni di particolare importanza concernenti il procedimento di convocazione dell'assemblea di
società a responsabilità limitata.
Le Sezioni Unite della Cassazione sono dunque state chiamate a rispondere sulla possibilità di attribuire rilevanza decisiva, ai fini della validità ed efficacia della convocazione del socio avente diritto a partecipare alla assemblea, alla mera spedizione dell'avviso entro il termine indicato nell'atto costitutivo della
società o nel termine prescritto dall'art. 2484 c.c. - in vigore ante riforma - ed ora sostituito dall'art. 2479 bis c.c.
Per le medesime finalità, le Sezioni Unite della Cassazione si sono altresì interrogate in merito all'opportunità di attribuire rilevanza al fatto che l'avviso di convocazione spedito nel rispetto del termine indicato nell'atto costitutivo o nel termine fissato dalla legge sia pervenuto al destinatario in tempo utile al fine di consentire al socio di poter partecipare all'assemblea.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno ritenuto indispensabile inquadrare il problema richiamando i principi che soggiaciono alla regolare formazione di un atto collegiale quale è la delibera assembleare di una società. La formazione di un atto collegiale può infatti ritenersi valida quando questa promana da un organo idoneamente costituito. La costituzione dell'organo può dirsi regolare se tutti coloro i quali sono chiamati a formarne la volontà sono stati posti nella condizione di poterlo fare. Per quanto concerne l'assemblea della società è dunque necessario che i soci e più in generale i titolari del diritto di partecipare ed esprimere il proprio voto devono dunque essere messi nella condizione di poter esercitare il loro diritto.
L'art. 2484 c.c. (norma dispositiva) – vigente al tempo dei fatti – oggi art. 2479 bis c.c. (norma suppletiva) disciplinano il procedimento di convocazione dell'assemblea quale presupposto della regolare costituzione dell'organo collegiale investito del potere di esprimere la volontà della compagine sociale.
Le norme sopra richiamate specificano infatti sia il modo di convocazione dell'assemblea che va effettuata a mezzo di lettera raccomandata, sia il contenuto essenziale dell'avviso, poiché esso deve contenere l'ordine del giorno e le indicazioni relative al tempo ed al luogo in cui verrà tenuta la riunione, sia il termine entro cui detta comunicazione deve essere spedita.
Per poter dare risposta al quesito loro formulato, i giudici di legittimità hanno ritenuto di prestare particolare attenzione proprio alla disposizione che regola il termine entro cui l'avviso di convocazione deve essere oggetto di spedizione.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno infatti evidenziato come l'art. 2484, comma 1, c.c. e l'art. 2479 bis, comma 1, c.c. facciano testualmente riferimento alla “spedizione” e non alla “ricezione” dell'avviso di convocazione dell'assemblea, disponendo che quest'ultima deve avvenire con un determinato anticipo rispetto all'assemblea dei soci.
Per i giudici di legittimità è pertanto necessario fare unicamente riferimento al momento della spedizione dell'avviso e non alla ricezione ai fini del perfezionamento del procedimento di convocazione dell'assemblea dei soci.
Tale impostazione non determinerebbe poi un sacrificio del diritto del socio in rapporto alla necessità di garantire la certezza e la celerità del procedimento, in quanto i giudici di legittimità hanno sottolineato come la disciplina codicistica ha carattere comunque derogabile (e suppletiva per quanto concerne l'art. 2479 bis, comma 1, c.c.).
I soci che intendano tutelare maggiormente il loro diritto di partecipazione informata all'assemblea avrebbero comunque la possibilità di concordare una disciplina differente al momento della stipulazione dell'atto costitutivo della società che faccia cioé decorrere il termine di convocazione effettiva dalla ricezione dell'avviso e non dalla sua spedizione.
Nel caso in cui sia mancante una disposizione statutaria caratterizzata da tale tenore derogatorio, i giudici di legittimità hanno affermato che trovi dunque inesorabilmente applicazione il dettato normativo fissato ex art. 2484, comma 1, c.c. ora ex art. 2479 bis, comma 1, c.c. con riferimento alla disciplina prevista dal nostro legislatore per la s.r.l., non essendo peraltro possibile fare ricorso al procedimento analogico, al fine di richiamare regole stabilite per altri tipi di società di capitali, stante l'insussistenza nel caso di specie di alcuna lacuna normativa.

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