mercoledì 17 giugno 2015

PROROGATIO IMPERII: L'amministratore di condominio prescinde dal mandato



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Prorogatio: si resta in carica anche dopo la scadenza del mandato


Facciamo chiarezza sull’annosa questione dei poteri dell’amministratore di condominio a mandato finito. 

L’amministratore dimissionario o revocato, anche se cessato dall’incarico, è comunque tenuto «ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi» (articolo 1129, comma 8 c.c. del Codice civile).

Tale norma, cambiata dalla legge 220/2012, si applica in tutti i casi di cessazione del rapporto di mandato per effetto di rinuncia, mancata conferma, revoca assembleare e/o giudiziaria (articolo 71 bis, lettere a) - e) delle Disposizioni di attuazione del Codice civile).

Le innovazioni apportate dalla L. 220/2012 non hanno dunque scalfito i principi posti dalla Suprema Corte di Cassazione per giustificare la prorogatio: (i) carattere perenne e necessario dell’ufficio di amministratore (ii) ed interesse del condominio alla continuità dell’amministratore.

Con il nuovo articolo 1129 del Codice civile non solo è stata prevista la continuità dell’attività dell’amministratore cessato (in attesa di nomina del subentrante), ma è stato anche ridotto il suo ambito di operatività, potendo compiere soltanto attività urgenti e non pregiudizievoli agli interessi del condominio, addirittura senza compenso. Solo quelle attività rientranti nell’articolo 1129 producono effetti nei confronti del condominio. Al di là di tali limiti, l’atto resta a carico del mandatario salvo ratifica da parte dell’assemblea (articolo 1711 del Codice civile).

Si tratta probabilmente di una norma che vuole “responsabilizzare” il condominio, in tutte e due le sue componenti: evitare il cristallizzarsi di una situazione di illegalità, stimolare i condomini a nominare un nuovo amministratore per sbloccare una gestione che rimarrebbe paralizzata a pochi atti, costringere l’amministratore a convocare assemblea per la nomina del suo successore dovendo diversamente lavorare senza compenso, offrendo a entrambi, in caso di impossibilità di nomina da parte dell’assemblea, a rivolgersi al giudice per la nomina di un amministratore giudiziario (articolo 1120, comma 1 del Codice civile).

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