RECESSO SOCIO
SRL
RIDUZIONE
DEL CAPITALE SOCIALE
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In merito ad un quesito piuttosto
ricorrente nella prassi, si segnala sull’argomento una massima del CNF
“Qualora, a seguito di recesso, il rimborso del socio receduto debba
essere eseguito, ai sensi degli artt. 2437 quater, sesto comma, c.c. e
2473, quarto comma, c.c., mediante riduzione del capitale sociale, la
misura della riduzione imposta dal legislatore in tale occasione e' pari al
valore nominale della partecipazione del socio receduto che viene
annullata e non all'importo che deve essere liquidato al receduto.
Qualora,
a seguito di tale riduzione, il capitale sociale si riduca al di sotto del
minimo legale, la società può procedere a tale riduzione purché
contestualmente deliberi la trasformazione in un diverso tipo sociale
compatibile con la ridotta misura del capitale ovvero proceda
alla ricostituzione del capitale alla misura minima richiesta”
(Massima
n. 8/2009 elaborata dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di Firenze)
Quindi in caso di riduzione del
capitale al di sotto del limite legale, si applica pur sempre la disciplina ex
art. 2482 ter c.c. anche quando la riduzione del capitale non sia conseguente
ad una perdita economica ma conseguenza del venir meno della partecipazione di
uno dei soci.
Anche in questo casi dunque le
alternative sono: (i) trasformazione regressiva (ad es. srl si trasforma in sas
o snc, o addirittura in ditta individuale), oppure (ii) ricostituzione del
capitale da parte degli altri soci
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