domenica 22 marzo 2015

RECESSO SOCIO SRL Conseguenze sul capitale sociale




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RECESSO SOCIO SRL

RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

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In merito ad un quesito piuttosto ricorrente nella prassi, si segnala sull’argomento una massima del CNF

“Qualora, a seguito di recesso, il rimborso del socio receduto debba essere eseguito, ai sensi degli artt. 2437 quater, sesto comma, c.c. e 2473, quarto comma, c.c., mediante riduzione del capitale sociale, la misura della riduzione imposta dal legislatore in tale occasione e' pari al valore nominale della partecipazione del socio receduto che viene annullata e non all'importo che deve essere liquidato al receduto.
Qualora, a seguito di tale riduzione, il capitale sociale si riduca al di sotto del minimo legale, la società può procedere a tale riduzione purché contestualmente deliberi la trasformazione in un diverso tipo sociale compatibile con la ridotta misura del capitale ovvero proceda alla ricostituzione del capitale alla misura minima richiesta”

(Massima n. 8/2009 elaborata dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di Firenze)

Quindi in caso di riduzione del capitale al di sotto del limite legale, si applica pur sempre la disciplina ex art. 2482 ter c.c. anche quando la riduzione del capitale non sia conseguente ad una perdita economica ma conseguenza del venir meno della partecipazione di uno dei soci.

Anche in questo casi dunque le alternative sono: (i) trasformazione regressiva (ad es. srl si trasforma in sas o snc, o addirittura in ditta individuale), oppure (ii) ricostituzione del capitale da parte degli altri soci

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