domenica 22 marzo 2015

Separazione consensuale fra coniugi e trasferimento di diritti immobiliari




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SEPARAZIONE CONSENSUALE FRA CONIUGI

ACCORDO PER IL TRASFERIMENTO DI BENI IMMOBILI

(10 piccole cose da sapere)

In caso di stipula dell'atto definitivo già in sede di separazione o divorzio, le parti dovranno:

1. inserire nell'atto la chiara ed in equivoca manifestazione di volontà ex art. 1376 c.c. di procedere al trasferimento e conseguentemente all’accettazione tenendo presente che non è un atto di compravendita;
2. inserire i dati dell'atto di provenienza dell' immobile, con la specificazione del notaio,della data dell'atto e degli estremi di registrazione e di trascrizione;
3. indicare il diritto reale che viene trasferito, la sua quota e la precisa identificazione attuale degli immobili con specificazione della natura o categoria, del foglio, del mappale, del subalterno e con I'indicazione di almeno tre confini;
4. per i fabbricati in corso di accatastamento e per quelli privi del codice di identificazione catastale, bisogna specificare il numero e I'anno del protocollo della denuncia di accatastamento della scheda o della variazione;
5. per gli immobili in corso di costruzione devono essere indicati i dati di identificazione Catastale del terreno su cui insistono;
6. specificare se I'immobile sia gravato da ipoteca e/o da altro peso;
7. indicare le ipoteche cancellate ex L. 401/2007 (cd. Bersani);
8. indicare la rinuncia all'iscrizione di ipoteca legale;
9. indicare la rendita catastale;
10. Indicare la richiesta dei benefici prima casa

1 commento:

  1. un'appartamento comprato 40 anni fa con la liquidazione per danni da incidente stradale è di entrambi i coniugi? Come dimostrare dopo tanto tempo la proprietà esclusiva del bene?

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