mercoledì 18 marzo 2015

VOLUNTARY DISCLOSURE - CIRCOLARE ADE 10E/2015








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VOLUNTARY DISCLOSURE
(rientro spontaneo di capitali detenuti all'estero)

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La Legge 186/2014 recante “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché del potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio”, ha introdotto una disciplina per facilitare il rientro dei capitali dall’estero.  

Detta legge, sebbene sia già è in vigore a partire dal 1° gennaio scorso, tuttavia per essere operativa necessitava di un provvedimento ad hoc del direttore dell’Agenzia delle Entrate per la regolamentazione delle modalità di presentazione dell’istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonché ogni  altra  modalità applicativa della relativa procedura. 

Ebbene, con la circolare n. 10/E del 13 marzo 2015, l’agenzia delle Entrate ha finalmente fornito tali istruzioni al riguardo. 


SOGGETTI INTERESSATI

Innanzitutto, la presente procedura è destinata solo alle persone fisiche, agli enti non commerciali, alle società semplici ed associazioni equiparate, che in passato abbiano localizzato fittiziamente all’estero la propria residenza fiscale, violando gli obblighi in materia di monitoraggio fiscale.

Può avvalersi della presente procedura altresì il  contribuente che detiene attività all’estero senza esserne formalmente intestatario avendo fatto ricorso ad un soggetto interposto o a intestazioni fiduciarie estere.

Nel novero dei soggetti che si possono avvalere della procedura vi sono anche gli eredi di investimenti e attività di natura finanziaria detenute all’estero dal de cuius in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale.

REQUISITO DELLA RESIDENZA

E’ sufficiente che il soggetto che intenda aderire alla voluntary disclosure sia stato fiscalmente residente in Italia in almeno uno dei periodi d’imposta per i quali è attivabile la procedura.
È il caso, ad esempio, delle persone fisiche che nel 2012-2013 si sono trasferite dall’Italia verso un Paese black list e poi nel 2014 sono ritornati in Italia (o hanno spostato la residenza in altro stato white list) e che potrebbero trovare conveniente regolarizzare solo i periodi d’imposta in cui hanno fissato la residenza in uno Stato black list.

Si considerano residenti “le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”. L’accesso alla procedura, pertanto, può essere validamente richiesto anche da coloro che, pur non essendo stati iscritti all’anagrafe della popolazione  residente, abbiano comunque, di fatto, fissato il proprio domicilio o la residenza ai sensi del codice civile nel territori o dello Stato per la maggior parte del periodo d’imposta.

Tale caso ricorre, ad esempio, quando un artista o uno sportivo straniero, pur non avendo provveduto nei termini di legge alla propria iscrizione nei registri dell’anagrafe della popolazione residente, abbia comunque trasferito nel territorio italiano la propria dimora abituale o vi abbia stabilito il proprio domicilio, per la maggior parte di uno qualsiasi dei periodi d’imposta interessati dalla procedura.   Allo stesso modo,  possono usufruire della procedura i cittadini italiani che, pur essendosi iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), abbiano comunque mantenuto nel territorio dello Stato il proprio domicilio o abbiano, di fatto, continuato a dimorare abitualmente in Italia (cosiddetti estero residenti fittizi).

Nell’ambito delle valutazioni di convenienza relative all’adesione alla procedura di voluntary disclosure, un soggetto che abbia fissato in passato la propria residenza in un Paese white list deve comunque considerare sia le disposizioni contenute nella Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e tale Paese, sia l’evoluzione della prassi e della giurisprudenza sul tema della residenza fiscale. A titolo di esempio, bisogna tenere sempre presente che l’iscrizione all’Aire per la maggior parte del periodo d’imposta è condizione necessaria, ma non sufficiente, ai fini dell’esclusione della sussistenza della residenza fiscale in Italia (risoluzione 351/E del 2008).

La maggior parte delle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia prevede che la residenza di una persona fisica, nel corso di un periodo d’imposta, sussista in uno solo degli Stati contraenti. Esistono però delle eccezioni, come nel caso della Convenzione stipulata tra l’Italia e la Germania, nell’ambito della quale è prevista la possibilità che il periodo d’imposta possa essere “frazionato”. Infatti, le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale dall’Italia verso la Germania e viceversa sono considerate residenti fiscali nello Stato di provenienza fino alla fine del giorno in cui è stato effettuato il cambio di domicilio e residenti nell’altro Stato a partire dal giorno successivo.

BENEFICI:

Quali sono i benefici in caso di collaborazione volontaria ?

• Riduzione delle sanzioni amministrative  relative all’omessa
compilazione del quadro RW (art. 5- quinquies, comma 2 del D.L. n. 167/90 – aggiunto dall’art. 1 del D.L. n. 4/2014);
• Benefici penali in caso di commissione di reati tributari (art. 5-quinquies, comma 1):
a) non punibilità per i reati di dichiarazione infedele e omessa  dichiarazione (artt. 4 e 5 del D.Lgs. 74/00);
b) pena ridotta per i reati di dichiarazione fraudolenta (artt. 2 e 3 del D.Lgs. 74/00).

Quali sono le sanzioni per omessa compilazione quadro RW?

·        Sanzione dal 3% al 15% dell’ammontare non dichiarato degli importi di investimenti esteri o attività estere;
·        Se collocati in Paesi Black listla sanzione aumenta da un minimo del 6% ad un massimo del 30%;
·        In caso di dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine di scadenza: sanzione fissa di euro 258.

Quali sono i benefici penali?

·        Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria è esclusa la  punibilità per i delitti di cui agli artt.  4 e 5  del D.Lgs. n. 74/00;
·        Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria le  pene previste per  i delitti di cui agli  artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 74/00 sono diminuite fino alla metà.

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